Art. 4.
(Iscrizione retroattiva).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa nazionale o alla Gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio per i periodi precedenti al 1o gennaio 2008.
      2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante

 

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l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
      3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa nazionale o della Gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in un'unica soluzione e nei modi ivi indicati.